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Strasburgo
news
di Giovanni
Pecoraro

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Il "difensore
civico" europeo
Ogni cittadino di uno Stato membro dell'Ue è allo stesso tempo cittadino europeo e può essere vittima di un atto di «cattiva amministrazione» da parte delle istituzioni od organi comunitari.
Può allora ricorrere al «mediatore europeo», una sorta di difensore civico (l'ombudsman dei paesi scandinavi) eletto dal Parlamento europeo per la durata della legislatura.
Lo stesso diritto è attribuito alle imprese, associazioni ed altri organismi con sede ufficiale nell'Unione.
Jacob Sòderman, ex parlamentare finlandese, è stato eletto primo mediatore europeo nel 1995. Il reclamo al mediatore può essere fatto per casi di cattiva amministrazione compiuti dalle istituzioni e dagli organi
dell'Unione. Il mediatore non può invece trattare casi riguardanti le amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati mèmbri. I casi di «cattiva anministrazione» sono quelli in cui un'istituzione omette
di compiere un atto dovuto, opera in modo irregolare o agisce in maniera illegittima, come ad esempio in caso di irregolarità amministrative, discriminazioni, abuso di potere, carenza o rifiuto d'informazione, ritardi ingiustificati.
Il ricorso al mediatore va fatto scrivendo in una delle undici lingue
ufficiali dell'Unione e indicando chiaramente le proprie generalità,
l'istituzione o l'organo comunitario contro il quale si intende presentare
reclamo e i motivi che hanno indotto a farlo. Per agevolare il compito,
è possibile utilizzare un apposito modulo standard, disponibile presso
l'ufficio del mediatore e presso gli uffici degli ombudsmen nazionali
negli Stati membri. Chi ha accesso ad Internet, può «scaricare» il modulo
da http://www.euroombudsman.eu.int
Il ricorso può essere presentato entro due anni dalla data in cui si è avuta conoscenza dei fatti contestati. Una volta ricevuto il reclamo, il mediatore verifica innanzitutto se l'istanza è ammissibile.
Se è ricevibile, il mediatore avvia un'indagine. In caso contrario, saranno forniti i motivi di non ammissibilità.
Alla trattazione dei reclami viene di norma data pubblicità, ma se l'autore lo richiede essi possono essere esaminati in via riservata.
Alcuni casi sono risolti nelte fasi iniziali dell'indagine. In altri casi il mediatore cerca di trovare una soluzione amichevole.
Se necessario, il mediatore può formulare raccomandazioni all'organismo interessato sul modo migliore per risolvere il caso.
L'organismo in questione dovrà quindi informare il mediatore entro tre mesi circa le misure che intende adottare.
Se invece non accoglie le raccomandazioni fatte dal mediatore, l'organo comunitario coinvolto può presentare una relazione speciale sul caso al Parlamento europeo.
Infine, il mediatore informa sempre il reclamante dell'esito della sua istanza.
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