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dalle somme, prelevate dai redditi della Fondazione , che il Consiglio di Amministrazione delibererà eventualmente di destinare ad incremento del patrimonio. La Fondazione potrà altresì ricevere, dai soggetti elencati nel capo b) dell'art.5 o da altri soggetti fisici o giuridici, contributi destinati a sostenere gli oneri di gestione o specificatamente rivolti al finanziamento di particolari iniziative rientranti nei suoi scopi istituzionali. La Fondazione dovrà inoltre utilizzare i proventi delle sue attività esclusivamente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. SOCI FONDATORI Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla istituzione della Fondazione e che, comunque, aderiranno alla stessa entro trenta giorni dalla sua costituzione; SOCI ORDINARI Sono soci ordinari tutti coloro che aderiranno alla Fondazione successivamente al suddetto termine; SOCI BENEMERITI Sono soci Benemeriti coloro (persone fisiche, associazioni, persone giuridiche ed Enti pubblici o privati) che contribuiscono ad aumentare o ad alimentare il patrimonio della Fondazione nelle forme di cui al precedente art. 4 lett. B). Gli organi della Fondazione sono:
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ASSEMBLEA DEI FONDATORI L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i soggetti di cui al precedente art.5 lett. A), B) e C). L'appartenenza alla Fondazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dei suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie. Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione ovvero, nei casi di cui al successivo art. 16, dal Vice Presidente. L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi della Fondazione. In caso di necessità tali bilanci potranno essere approvati entro il 30 giugno. L'Assemblea Generale viene convocata presso la sede della Fondazione o in altro luogo; purchè in Italia , dal Presidente della Fondazione ovvero, nei casi di cui al successivo art.16, dal Vice Presidente. La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto a mezzo di lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a sette giorni, purchè la comunicazione sia effettuata a mezzo di telegramma; la comunicazione, oltre l'ordine del giorno, dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione. I verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale sono redatti in apposito libro tenuto da un Segretario nominato dalla stessa Assemblea. All'Assemblea Generale spettano i seguenti poteri:
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