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  • modifiche statuarie;
  • nomina e revoca dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione in conformità al successivo art.9;
In prima convocazione l'Assemblea Generale delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi di tutti i soci iscritti.
In seconda convocazione l'Assemblea Generale delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza semplice di tutti i soci iscritti (cinquanta per cento più uno).

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri eletti dall'Assemblea Generale, di cui sette eletti dai soci fondatori e nell'ambito dei medesimi, due eletti dai soci benemeriti e due dai soci ordinari, nell'ambito delle rispettive categorie.
Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione ovvero, nei casi di cui al successivo art.16, dal Vice Presidente.

ARTICOLO 10

I membri del Consiglio di amministrazione, salvo per il Presidente quanto disposto dal successivo art.13, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora taluno di essi venga meno per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a completarsi per cooptazione e, ricorrendone la necessità, a designare il Vice Presidente.
I sostituti restano in carica fino alla successiva riunione dell'Assemblea Generale.
Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'Assemblea Generale dovrà essere convocata senza indugio nel modo, tempo e luogo, di cui al precedente art.7.

ARTICOLO 11

Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri:

  • predisporre i bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre all'Assemblea Generale;
  • promuovere la costituzione di altri soggetti giuridici;
  • eleggere e destituire il Presidente ed il Vice Presidente;
  • alienare immobili ed altri cespiti del patrimonio della Fondazione;
  • destinare parte dei redditi ad incremento del patrimonio della Fondazione;
  • eleggere in conformità al successivo art.17 i membri del Comitato Esecutivo;
  • individuare e sottoporre all'attenzione del Comitato Esecutivo le concrete modalità di svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione;
  • deliberare sull'adesione dei soci alla Fondazione;
  • esprimere il proprio parere non vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente e dal Comitato Esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente in carica allorquando sia stata regolarmente nominata la maggioranza dei suoi membri.
Esso è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti (cinquanta per cento più uno).
In caso di parità prevale il voto del presidente ovvero, nei casi di cui al successivo articolo 16, del Vice Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente non prendono parte alle delibere concernenti la propria destituzione.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto;
è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purchè in Italia, ogni volta che il Presidente ovvero, nei casi cui al successivo articolo 16, il Vice Presidente lo ritengano opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica. La Convocazione è fatta dal Presidente ovvero, nei casi di cui al successivo articolo 16, dal Vice
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