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Presidente, mediante lettera di invito a ciascun consigliere almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di particolare urgenza , il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma due giorni prima.
L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte da uno dei suoi membri di volta in volta nominato.
Le sedute del Consiglio D'Amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12

PRESIDENTE
Può essere eletto alla carica di Presidente della Fondazione nei modi di cui al precedente art.8 solo uno dei soggetti di cui al precedente art.5, lettera A.
Il Presidente dura in carica tre anni è può essere rieletto, ove mai cessi dal suo incarico.
Cessa dalle sue funzioni nei seguenti casi:
  • morte;
  • dimissioni;
  • destituzione deliberata nei modi di cui al precedente articolo 8;
  • scadenza del mandato;
  • scadenza per ipotesi di decadenza dalla carica;
  • altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 13

Il Presidente della Fondazione presiede l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo di cui è membro di diritto.
Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.
Il Presidente, nell'espletamento delle sue attribuzioni, si può avvalere dell'ausilio di un Segretario Amministrativo nominato dal

Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

ARTICOLO 14

Al Presidente ovvero, nei casi di cui al successivo articolo 16 al Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 15

VICE PRESIDENTE
Può essere eletto dal Consiglio di Amministrazione alla carica di Vice Presidente, in conformità al precedente articolo 11, uno dei soggetti o rappresentanti degli Enti di cui al precedente articolo 5, facenti parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Cessa dalle sue funzioni per i seguenti motivi:
  • morte;
  • dimissioni;
  • destituzione deliberata in conformità alle disposizioni previste per la sua nomina;
  • scadenza del mandato;
  • scadenza per ipotesi di decadenza dalla carica;
  • altri casi previsti dalla legge.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 16

COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque membri.
Ne fanno parte i membri eletti del Consiglio di Amministrazione in conformità al precedente articolo 11.

ARTICOLO 17

Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue attribuzioni in conformità al precedente articolo 13, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Al Comitato Esecutivo spetta la gestione
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