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ordinaria dell'Ente, nulla escluso nonché le deliberazioni relative all'acquisto di beni mobili ed immobili. A titolo puramente semplificativo, il Comitato Esecutivo potrà: stipulare locazioni ultra novennali, concludere operazioni di finanziamento, rinunciare ad ipoteche legali anche senza realizzo dei corrispondenti crediti; acquistare beni mobili ed immobili, destinare il capitale a fronteggiare necessità della Fondazione; disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo stato, in altri valori mobiliari ovvero altri beni mobili; stipulare contratti, convenzioni, leasings, fidi bancari, eccetera. Per motivi di urgenza, il Comitato Esecutivo potrà compiere operazioni proprie del Consiglio di Amministrazione (costituzione di Società, alienazioni, eccetera), sottoponendo le proprie decisioni al Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica entro trenta giorni dal compimento dell'atto. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplementi. Durano in carico tre anni e sono rieleggibili. Essi sono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci che provvede anche alla designazione del relativo Presidente. Qualora, per qualsiasi motivo venga meno uno dei revisori effettivi, adesso subentrerà il supplente più anziano d'età. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ; effettua verifiche di cassa; provvede al riscontro della gestione finanziaria; esprime, mediante apposite relazioni, il suo parere sui bilanci preventivi e consuntivi. |
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale, sono se espressamente invitati dai rispettivi Presidenti. COMITATO SCIENTIFICO Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente potrà istituire un Comitato Scientifico, di cui componenti saranno scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicate nel precedente articolo3. Il Comitato Scientifico, su richiesta del Presidente, fornisce al Consiglio di Amministrazione indicazioni per l'articolazione e lo sviluppo della Fondazione. la durata della Fondazione è a tempo indeterminato L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio è termina il 31 dicembre di ogni anno. In ogni caso di estinzione della Fondazione, i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione saranno devoluti a soggetti, pubblici o privati che perseguano finalità analoghe o affini a quelle della Fondazione. Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni di legge ed in particolare le norme contenute nel codice civile e nelle relative norme di attuazione. |
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